L’azienda mi può trasferire in una sede che dista più di 50 Km o in quel caso posso dimettermi e prendere la NASPI?

Il trasferimento di un dipendente ad una diversa sede di lavoro è un potere dell’azienda che non richiede il consenso del lavoratore. 

Questo può avvenire per esigenze tecniche, produttive o organizzative.

Se il lavoratore non vuole essere trasferito e preferisce chiudere il rapporto di lavoro, possono verificarsi due casi:

  1. RISOLUZIONE CONSENSUALE: le parti si accordano per concludere il rapporto di lavoro. Se il lavoratore ha rifiutato il trasferimento dell’azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici, in questo caso ha diritto di chiedere la disoccupazione (Naspi).
  2. DIMISSIONI: il lavoratore decide unilateralmente di chiudere il rapporto di lavoro. In questo caso avrà diritto alla disoccupazione solo se riuscirà a dimostrare che il trasferimento non è sorretto da esigenze tecniche, produttive o organizzative.

Rif. Messaggio INPS 369/201

Se sono assunto con contratto a termine e sono in dolce attesa, la proroga è obbligatoria? Ho diritto alla maternità?

L’azienda non è obbligata a prorogare un contratto a termine in scadenza, neanche quando la lavoratrice sia in gravidanza. La chiusura del contratto alla scadenza originariamente pattuita, è legittima perché non si tratta di un licenziamento ma di un accordo che le parti avevano fin dal principio.

L’indennità di maternità spetta comunque (la pagherà l’inps) ma solo se il contratto cessa entro 60 giorni prima della data presunta del parto.

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Dimissioni e Naspi

In caso di dimissioni (volontarie) si perde il diritto alla naspi (uno dei requisiti per averne diritto è la perdita involontaria dell’occupazione).

Il diritto alla Naspi resta solo se le dimissioni sono per giusta causa ma si tratta di casi limitati (per esempio mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni per almeno 3 mesi, mobbing, molestie, dimissioni in periodo protetto).

A rigore poi non sono previste le dimissioni dal contratto a termine perché le parti si sono impegnate fino ad una certa scadenza, la parte che chiude il contratto in anticipo è tenuta al risarcimento del danno.

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